Articolo di redazione: a cura di Matteo Saracini
In relazione ai “delitti contro l’uguaglianza”, l’articolo 604-bis del Codice Penale Italiano punisce la “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa…” inoltre vieta “…ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.”
Tale articolo verrebbe integrato dal Disegno di Legge a prima firma del senatore Alessandro Zan aggiungendo “…oppure per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità…”.
Questi, seppur pochi, sono i fatti. Eppure, il dibattito politico che si è acceso da qualche mese a questa parte, rischia purtroppo di essere soltanto l’ennesima propaganda politica che corre a trincerarsi su posizioni opposte, con la speranza di racimolare i voti di quei pochi che ancora si lasciano annebbiare la mente e gli occhi dal fumo. Sì! anche gli occhi, perché la legge è chiara anche a una sola prima lettura: l’incitamento alla violenza e alla discriminazione, con il DDL Zan, sarebbero puniti non solo per motivi razziali, di appartenenza etnica, nazionale o religiosa ma anche per il sesso, il genere, l’orientamento sessuale, l’identità di genere e la disabilità.
Uno dei principi cardine del nostro ordinamento giuridico prevede che la legge sia sempre inclusiva: deve accogliere tra le sue maglie chi non è tutelato, senza togliere nulla a qualcun altro. E allora dovremmo tutti chiederci: cosa toglie il DDL Zan a una persona non omosessuale, non disabile, non transessuale?
Matteo Saracini
Foto di Max Plieske da Pixabay